L’emergenza sanitaria COVID19 ha rappresentato un momento di
discontinuità nei processi di digitalizzazione e dematerializzazione
documentale già in atto oltre vent’anni nella Pubblica Amministrazione
italiana. Il documento “nativo digitale” è improvvisamente divenuto l’unico
tipo di documento gestibile dalle amministrazioni accelerando in modo
impressionante un percorso di trasformazione, percorso che ci si era rassegnati
a dover gestire attraverso un lungo periodo di parallelo.
Il vero e proprio
shock digitale dovuto all’emergenza sanitaria non ha trovato le pubbliche
amministrazioni impreparate, segno che il cambiamento tecnologico e culturale
nell’organizzazione dei processi e del lavoro era in atto già da molto tempo.
Se è vero
che nel corso degli ultimi venti anni tali profondi cambiamenti hanno
modificato la modalità attraverso la quale le informazioni documentali vengono
prodotte, gestite e scambiate non è cambiata la responsabilità che l’Ente si
assume nei confronti dei propri interlocutori istituzionali, dei cittadini e
delle imprese, rispetto alle caratteristiche che l’informazione deve avere:
integrità, autenticità, collocazione temporale, contestualizzazione, provenienza,
accessibilità. La garanzia di queste caratteristiche è la base della certezza
del diritto di uno stato democratico.
La disciplina archivistica, o del record management, esprime dei valori di tipo assoluto: il trattamento dei record deve trasformarsi ma la loro esistenza deve essere mantenuta e preservata nel tempo
Una Pubblica Amministrazione deve dotarsi di un vero e
proprio sistema degli archivi ovvero di un insieme di moduli che consentono la
registrazione, la descrizione, la organizzazione dei “record”.
Si è voluto utilizzare il temine record facendo riferimento
alle definizioni contenute nei principali standard internazionali quali ISO
15489, DoD 5015.02 e MoReq2010®, e non documento, per sottolineare il ruolo
assolutamente centrale di questa componente nel funzionamento di ogni Ente
pubblico e, in generale, di ogni organizzazione complessa soggetta
all’osservanza di regole e a principi di trasparenza.
È responsabilità del sistema degli archivi garantire registrazioni
formalmente valide, così come l’accessibilità alle informazioni: queste devono
essere registrate secondo le regole di visibilità, sicurezza e accessibilità, anche
nel lungo periodo. Un altro elemento che dev’essere garantito riguarda il diritto
all’oblio, la coerenza dell’insieme complessivo dei record e delle loro
relazioni, l’efficienza nell’accesso e la pulizia complessiva dell’archivio,
anche attraverso il ricorso alle operazioni di scarto controllato e verifica
dei record non più necessari.
Il sistema degli archivi è costituito da più componenti, è
appunto un sistema. I suoi elementi principali sono l’archivio corrente,
l’archivio di deposito e l’archivio storico, le cui definizioni, scopi e
modalità di funzionamento sono patrimonio comune e cruciale della prassi
archivistica italiana.
La quasi totalità dei sistemi informativi nati per la
gestione documentale e il protocollo informatico nei primi anni 2000 si sono
concentrati esclusivamente sull’archivio corrente. Questo elemento ha
determinato non pochi problemi, col passare degli anni, relativamente ai costi
di esercizio, alle performances, alla gestione delle riorganizzazioni, alle
politiche di scarto spesso non applicate.
L’impianto normativo italiano prevede che i documenti nativi
digitali siano inviati in conservazione. Alla prova dei fatti nessuna delle
definizioni classiche di archivio si adatta perfettamente a descrivere l’insieme
dei record che vengono inviati in conservazione.
Può accadere, infatti, che un record ancora nella fase
attiva venga inviato in conservazione e che venga mantenuto ancora sul sistema
corrente; così come può succedere che il record inviato in conservazione perda,
nel versamento, numerose informazioni come la relazione con i fascicoli o con
gli altri record dell’archivio o altri metadati.
Tali fenomeni derivano da una
non completa standardizzazione del modello concettuale a cui i vari gestori dei
sistemi di conservazione digitale si ispirano ed alla carenza di regole di
interoperabilità. Di fondamentale importanza sarà quindi una chiara definizione
di policy per la gestione del ciclo di vita di un record all’interno del
sistema degli archivi e di tutte le sue componenti.
Il sistema degli archivi deve essere elevato al rango di
Archivio Unico dell’Ente fornendo all’Amministrazione e ai suoi interlocutori,
cittadini e imprese, uno strumento formidabile di certezza, efficienza e
trasparenza.
Occorre poi aggiunger alla caratteristica di unicità anche
quella di completezza: chiunque ritenga di possedere un record, sia che si
tratti di una persona sia che si tratti un’applicazione, dovrà registrarla nel
sistema degli archivi. È questa la base portante del concetto di Archivio
Unico.
Le condizioni per rendere il sistema degli archivi un Archivio
Unico sono di natura tecnica, ma soprattutto di tipo organizzativo e
strategico. Per rendere un archivio unico l’Amministrazione dovrà emanare delle
direttive con cui mettere in moto interventi di tipo evolutivo sulla quasi
totalità dei sistemi software esistenti all’interno dell’Ente: si tratta di una
trasformazione necessaria per far sì che qualsiasi record da registrare sia ufficializzato
solo ed esclusivamente attraverso l’Archivio Unico.
Il sistema degli archivi dovrà essere raggiungibile esclusivamente attraverso delle API, lasciando così agli applicativi verticali, ai sistemi di BPM, a scrivanie virtuali o a sistemi per utenti specializzati, il compito di offrire le funzionalità per la gestione efficace dei processi digitali.